Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) cambia le modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a tempo determinato.
In particolare, la durata del periodo di prova viene stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
La durata del periodo di prova ha, comunque, dei limiti di durata minimi e massimi che dipendono dalla durata complessiva del rapporto di lavoro a termine.
Nello specifico, nel caso in cui il rapporto a tempo determinato abbia una durata massima non superiore a sei mesi, la durata minima del periodo di prova dovrà essere di due giorni, mentre la durata massima non potrà superare i quindici giorni di prova.
Nel caso in cui il contratto di lavoro a termine abbia una durata superiore a sei ma inferiore ai dodici mesi, il periodo di prova, calcolato sempre in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, non potrà essere superiore a trenta giorni di effettivo lavoro.
In merito al contratto collettivo, il legislatore dispone tale modalità di calcolo del periodo di prova fatte salve eventuali disposizioni più favorevoli proprio della contrattazione collettiva. Ciò sta a significare che la contrattazione collettiva di qualsiasi livello (nazionale, territoriale o aziendale) potrà continuare a disciplinare il periodo di prova. Logicamente, si deve trattare di contratti stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.