La Legge di Bilancio 2025 reintroduce la Decontribuzione Sud a favore delle micro imprese e delle PMI con sedi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna ma con qualche modifica rispetto al passato.
Per l’anno 2025 la misura spetta per tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati alla data del 31 dicembre 2024 ad eccezione dei rapporti di apprendistato e dei rapporti a termine, a condizione che sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
Per le annualità successive al 2025, la Decontribuzione Sud può essere riconosciuta con riferimento a tutti i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione (ad esempio con riferimento all’annualità 2026, la Decontribuzione Sud può trovare applicazione per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025).
La Decontribuzione Sud può essere applicata inoltre, ai rapporti trasformati a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione della misura.
Il diritto alla fruizione dell’agevolazione è comunque subordinato al rispetto delle consuete condizioni:
- Essere in regola con il DURC;
- Assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- Rispetto CCNL, contratti regionali, territoriali o aziendali.
L’INPS precisa inoltre, che l’agevolazione:
- non spetta ai datori di lavoro che non risultano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della legge n. 68/1999 (obbligo di assunzione di soggetti disabili);
- è concessa nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti de minimis.
La durata dell’agevolazione è pari, ferma restando la permanenza del rapporto a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a 12 mensilità.
Le mensilità aggiuntive (13^ e 14^ mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento. Mentre se sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibili.
L’esonero è riconosciuto e modulato come segue:
– per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
– per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025.
L’INPS precisa che laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa trova applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.