Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito la procedura che i datori di lavoro devono seguire in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni.
All’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, che disciplina le “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale”, è stato infatti aggiunto il comma 7-bis secondo il quale, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro può inviare comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e intendere il rapporto risolto per dimissioni volontarie.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha di fatto considerato non applicabili alla fattispecie in esame gli eventuali termini già previsti dai vari CCNL laddove stabiliscano un termine inferiore di durata minima del periodo di assenza del lavoratore.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore senza necessità di attendere le dimissioni telematiche, a meno che il lavoratore non dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza. In questo caso l’Ispettorato provvede a comunicare l’inefficacia della risoluzione sia al lavoratore, che ha diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro, sia al datore di lavoro.
La comunicazione che il datore di lavoro deve trasmettere via PEC va redatta sul modello introdotto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in cui occorre riportare tutte le informazioni note concernenti il lavoratore inclusi tutti i recapiti, anche telefonici e di posta elettronica. La comunicazione deve essere inviata anche al lavoratore per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall’ art. 24 della Costituzione.
Successivamente è possibile trasmettere l’Unilav di cessazione del rapporto di lavoro, entro 5 giorni dalla data in cui è stata inviata la comunicazione all’Ispettorato.
Sulla base della comunicazione pervenuta la sede territoriale dell’ITL potrà avviare la verifica della situazione concreta contattando il lavoratore o altro personale impiegato presso il medesimo datore di lavoro al fine di accertare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
Questi accertamenti devono essere conclusi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
La disposizione in esame non è applicabile nei casi previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria (con effetto sospensivo dell’efficacia) della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate da:
– la lavoratrice durante il periodo di gravidanza;
– la lavoratrice madre o il lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino.
In questo caso, infatti, la normativa a carattere speciale, diretta a tutelare in modo più rigoroso le categorie di lavoratrici e lavoratori che si trovano in una situazione di maggiore vulnerabilità.